

LE MACROPERMANENTI DOPO LA TABELLA UNICA NAZIONALE
articolo dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Le macropermanenti dopo la Tabella Unica Nazionale: profili sistematici, criticità applicative e tutela risarcitoria integrale
Abstract
L’introduzione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione delle macropermanenti, attuata con il DPR n. 12/2025 in esecuzione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, costituisce uno dei più incisivi interventi normativi in materia di danno alla persona dell’ultimo ventennio. La successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026 ha riacceso il dibattito sulla natura della nuova disciplina, sui rapporti con i tradizionali criteri tabellari elaborati dalla giurisprudenza e sulla compatibilità del nuovo sistema con il principio del pieno risarcimento. Il presente contributo esamina, in chiave giuridico-scientifica, la struttura normativa della TUN, i problemi di progressività del punto invalidante, i riflessi sulla responsabilità sanitaria, i limiti della retroattività e le possibili prospettive di sindacato costituzionale ed europeo. In conclusione, si evidenzia la necessità di un’assistenza altamente specialistica, quale quella offerta dallo Studio Legale Bonanni Saraceno, nei contenziosi relativi a gravi lesioni personali e malpractice sanitaria.
1. Premessa
Il danno alla persona rappresenta una delle aree più complesse del diritto civile contemporaneo, poiché coinvolge simultaneamente principi costituzionali, tecniche liquidatorie, esigenze di uguaglianza sostanziale e sostenibilità economica del sistema assicurativo. In tale contesto, la disciplina delle macropermanenti assume un rilievo centrale, incidendo su situazioni di particolare gravità nelle quali la menomazione dell’integrità psicofisica produce conseguenze permanenti, spesso irreversibili, sulla vita individuale, familiare, relazionale e lavorativa del soggetto leso. L’adozione della Tabella Unica Nazionale, destinata a regolare il ristoro delle invalidità comprese tra il 10% e il 100%, si colloca all’interno di un percorso normativo avviato da tempo ma rimasto incompiuto per anni. Con il DPR n. 12/2025 il legislatore secondario ha finalmente dato attuazione all’art. 138 Cod. Ass., determinando tuttavia un’immediata frizione con il sistema pretorio fondato, in particolare, sulle Tabelle del Tribunale di Milano e su quelle del Tribunale di Roma. La successiva giurisprudenza di legittimità, ed in specie la sentenza n. 8630/2026, ha ulteriormente amplificato il dibattito, aprendo interrogativi di natura sistematica tuttora irrisolti.
2. Nozione di macropermanenti e funzione del risarcimento
Per macropermanenti si intendono le lesioni dell’integrità psicofisica eccedenti la soglia del 9% di invalidità permanente. Esse si distinguono dalle micropermanenti non soltanto sul piano quantitativo, ma soprattutto sul piano qualitativo, poiché l’aumento del grado invalidante corrisponde normalmente a una compromissione crescente dell’autonomia personale, della capacità lavorativa, della vita affettiva e delle relazioni sociali. In presenza di lesioni gravi, il risarcimento del danno non patrimoniale non svolge una mera funzione monetaria sostitutiva, impossibile per definizione, bensì una funzione compensativa e satisfattiva orientata al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli subite. In tale prospettiva, la liquidazione deve essere coerente con il principio personalistico che permea l’ordinamento e con la tutela della salute sancita dall’art. 32 Cost. Ogni sistema tabellare, pertanto, può ritenersi legittimo solo nella misura in cui assicuri standard ragionevoli, verificabili e adeguatamente personalizzabili.
3. L’evoluzione storica del sistema tabellare italiano
Prima dell’introduzione della TUN, il sistema italiano era sostanzialmente affidato alla giurisprudenza di merito. Le Tabelle del Tribunale di Milano avevano progressivamente assunto una funzione para-normativa, fino ad essere riconosciute dalla Corte di Cassazione quale criterio privilegiato di liquidazione equitativa idoneo a garantire uniformità e prevedibilità. Tale evoluzione trovava fondamento nell’art. 1226 c.c., secondo cui, quando il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa. Il vuoto regolamentare lasciato per anni dall’inattuazione dell’art. 138 Cod. Ass. aveva dunque favorito la costruzione di modelli pretori evoluti, caratterizzati da progressiva sofisticazione tecnica e da costante aggiornamento. In parallelo, le Tabelle di Roma avevano sviluppato criteri differenti, soprattutto nella fascia delle invalidità più elevate, evidenziando una persistente tensione tra uniformità nazionale e pluralismo giudiziario.
4. La Tabella Unica Nazionale e le finalità del legislatore
Il DPR n. 12/2025 nasce formalmente per soddisfare l’esigenza di omogeneizzare il trattamento risarcitorio sul territorio nazionale e ridurre la frammentazione giurisprudenziale. Il legislatore ha altresì perseguito l’obiettivo di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e, indirettamente, sui consumatori attraverso il contenimento dei premi RCA. Tale finalità di equilibrio macroeconomico emerge chiaramente dalla struttura dell’art. 138 Cod. Ass., che tenta di contemperare il diritto della vittima al pieno risarcimento con l’interesse generale alla sostenibilità del mercato assicurativo. Tuttavia, la conciliazione tra tali esigenze non è neutrale. Ogni riduzione dei valori liquidatori produce infatti un trasferimento economico dalla sfera del danneggiato a quella dell’assicuratore o del soggetto obbligato, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale.
5. Il problema della compressione dei risarcimenti
Le principali critiche mosse alla TUN riguardano la contrazione degli importi rispetto ai precedenti standard tabellari milanesi e romani. Secondo l’analisi contenuta nel documento di riferimento, la nuova tabella determinerebbe, in numerosi casi, scostamenti negativi particolarmente sensibili nelle invalidità medio-alte e alte, con effetti significativi proprio nei casi più gravi. La questione è giuridicamente rilevante poiché la mera uniformità nazionale non può essere considerata valore autosufficiente. Un sistema uniforme ma strutturalmente riduttivo rischia infatti di violare il principio di adeguatezza del ristoro. La parità di trattamento non coincide con l’uguaglianza nel ribasso, ma richiede criteri che trattino situazioni analoghe in modo eguale senza sacrificare il contenuto sostanziale del diritto al risarcimento.
6. La progressività del punto invalidante e l’art. 138 Cod. Ass.
Il nucleo tecnico della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 138, comma 2, lett. c), secondo cui il valore economico del punto deve essere funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all’aumento dei postumi. Il significato della disposizione è stato oggetto di letture divergenti. Secondo un primo orientamento, sarebbe sufficiente che il risarcimento complessivo aumenti in modo progressivo. Secondo una diversa interpretazione, più aderente al dato letterale, dovrebbe invece crescere progressivamente il valore del singolo punto, così da riconoscere un incremento rafforzato al crescere della gravità della menomazione. Le critiche rivolte alla TUN sostengono che essa garantirebbe soltanto una crescita nominale del punto, ma non una progressività reale coerente con il precetto legislativo, specie nelle fasce terminali della curva invalidante.
7. Danno biologico e dimensione dinamico-relazionale
La nozione moderna di danno biologico, come consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, non distingue più rigidamente tra componente statica e componente dinamico-relazionale. La lesione della salute è risarcibile in quanto incide concretamente sulle attività quotidiane, relazionali, lavorative ed esistenziali della persona. Ne consegue che un sistema liquidatorio incapace di valorizzare l’effettiva devastazione prodotta dalle invalidità più alte rischia di risultare intrinsecamente inadeguato. È proprio nelle macropermanenti gravissime che il danno alla persona assume carattere totalizzante: perdita dell’autosufficienza, dipendenza da terzi, alterazione radicale del progetto di vita, sofferenza morale permanente, compromissione della sfera familiare. La tabellazione standardizzata, pertanto, non può mai sostituire la necessaria personalizzazione giudiziale.
8. Il danno temporaneo da macrolesioni
Ulteriore profilo critico è rappresentato dal danno biologico temporaneo. Il documento analizzato evidenzia come la TUN avrebbe ridotto in misura rilevante i valori giornalieri tradizionalmente riconosciuti nei casi di invalidità temporanea connessa a macrolesioni, avvicinandoli a quelli previsti per le micropermanenti. Tale scelta appare problematica. Le lunghe degenze, i plurimi interventi chirurgici, i percorsi riabilitativi complessi e la sofferenza acuta che accompagnano le lesioni gravi non sono assimilabili alle modeste temporanee da sinistri lievi. Un livellamento indifferenziato rischia di negare la specificità clinica ed esistenziale delle situazioni più gravi.
9. L’estensione alla responsabilità sanitaria
Particolarmente delicata è la trasposizione dei criteri dell’art. 138 al settore sanitario, richiamata dalla legge n. 24/2017. La responsabilità sanitaria, tuttavia, presenta connotati profondamente differenti rispetto alla responsabilità da circolazione stradale. Manca un sistema omogeneo di copertura obbligatoria paragonabile alla RCA; molte strutture operano in autoritenzione del rischio; i massimali assicurativi sono eterogenei; l’interesse pubblico coinvolto non coincide con quello tipico del mercato automobilistico. Soprattutto, il paziente non si trova nella posizione anfibia del soggetto che può essere alternativamente danneggiante o danneggiato, tipica dell’utente della strada. Pertanto, la riduzione dei risarcimenti in nome del contenimento dei costi sanitari solleva seri dubbi di ragionevolezza e di compatibilità con il diritto alla salute.
10. Retroattività e tutela convenzionale europea
Uno dei temi più sensibili concerne l’applicabilità della TUN ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore. La sentenza n. 8630/2026 ha affrontato la questione in termini che lasciano aperti spazi di ulteriore contenzioso. Sul piano convenzionale, rilevano i principi elaborati dalla Corte EDU nei casi Draon e Maurice c. Francia, ove si è affermato che la riduzione legislativa sopravvenuta di aspettative patrimoniali sufficientemente consolidate può incidere sul diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU. In materia risarcitoria, la modifica peggiorativa dei criteri liquidatori durante il corso del rapporto o del giudizio può quindi porre problemi di affidamento legittimo e proporzionalità.
11. Possibili scenari contenziosi
È prevedibile che i prossimi anni vedranno un significativo incremento del contenzioso relativo alla TUN. I fronti principali riguarderanno: la conformità del regolamento all’art. 138 Cod. Ass.; la compatibilità costituzionale dei valori liquidatori eccessivamente riduttivi; la disapplicazione del regolamento in caso di contrasto con la fonte primaria; la retroattività rispetto ai sinistri anteriori; l’estensione al danno sanitario; i criteri di personalizzazione del danno morale e relazionale. In tale scenario, il ruolo dell’avvocatura specialistica sarà determinante per costruire difese tecnicamente fondate e supportate da adeguata consulenza medico-legale ed economico-attuariale.
12. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Le controversie in materia di macropermanenti richiedono un livello di specializzazione elevatissimo, poiché impongono il coordinamento di diritto civile, diritto assicurativo, diritto sanitario, medicina legale e tecniche avanzate di quantificazione del danno. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per competenza specifica nei giudizi relativi a gravi lesioni personali, incidenti stradali complessi, responsabilità medica, errori diagnostici, infezioni ospedaliere, danni da parto e perdita della capacità lavorativa. Particolare rilievo assume la capacità dello Studio di contestare liquidazioni inadeguate, valorizzare la personalizzazione del danno, ricostruire il danno patrimoniale futuro e tutelare i congiunti nei casi di danno parentale. In una fase storica segnata dalla transizione verso la Tabella Unica Nazionale, tale esperienza rappresenta un presidio essenziale per garantire alle vittime il conseguimento del pieno risarcimento dovuto secondo legge.
13. Conclusioni
La Tabella Unica Nazionale non segna la fine del dibattito sul danno alla persona, ma l’inizio di una nuova stagione interpretativa. L’esigenza di uniformità non può prevalere automaticamente sul principio del ristoro integrale, né il contenimento dei costi può tradursi in una svalutazione delle sofferenze umane più gravi. Il futuro della materia dipenderà dalla capacità della giurisprudenza di leggere la TUN in modo costituzionalmente orientato, preservando spazi effettivi di personalizzazione e adeguatezza. In questo quadro, la difesa tecnica qualificata diviene fattore decisivo: soltanto professionisti esperti, come quelli dello Studio Legale Bonanni Saraceno, possono affrontare con efficacia il nuovo contenzioso sulle macropermanenti e assicurare concreta tutela ai diritti dei danneggiati.