Responsabilità sanitaria e Legge Gelli-Bianco: natura giuridica, onere probatorio, linee guida e consenso informato nella più recente evoluzione giurisprudenziale

 

Introduzione

La responsabilità sanitaria costituisce uno dei settori maggiormente evolutivi del diritto civile contemporaneo, caratterizzato da un costante confronto tra esigenze di tutela del paziente, salvaguardia dell’autonomia professionale del medico e sostenibilità del sistema sanitario nazionale. In tale prospettiva si inserisce la riforma introdotta dalla Legge Gelli-Bianco, la quale ha profondamente inciso sull’assetto della responsabilità civile e penale dell’esercente la professione sanitaria, ponendosi l’obiettivo di superare le incertezze interpretative maturate nel vigore della precedente disciplina Balduzzi e di contenere il fenomeno della medicina difensiva. L’intervento normativo del 2017 ha, infatti, ridefinito la natura giuridica della responsabilità del medico, modificato il regime dell’onere probatorio, valorizzato il ruolo delle linee guida e riaffermato la centralità del consenso informato quale espressione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica. La materia, tuttavia, continua a presentare rilevanti profili problematici, sia sul piano interpretativo sia su quello applicativo, come dimostra il costante intervento della giurisprudenza di legittimità e di merito.

La natura giuridica della responsabilità del medico prima della riforma Gelli-Bianco

La questione concernente la qualificazione giuridica della responsabilità civile del medico ha rappresentato, per lungo tempo, uno dei temi più controversi del diritto sanitario. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la riconducibilità della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. oppure della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., con evidenti ricadute in ordine al regime probatorio, ai termini prescrizionali e alla stessa posizione processuale del paziente.
Secondo un primo orientamento, la responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria doveva qualificarsi come extracontrattuale, sul presupposto dell’assenza di un rapporto obbligatorio diretto tra sanitario e paziente. La giurisprudenza aderente a tale ricostruzione riteneva, infatti, che il medico fosse estraneo al contratto di spedalità instauratosi tra paziente e struttura sanitaria, con conseguente applicazione della disciplina aquiliana e relativo onere della prova integralmente gravante sul danneggiato.
Successivamente, emerse un diverso orientamento volto a valorizzare il rapporto fiduciario instaurato tra medico e paziente. Tale impostazione, inizialmente fondata sulla teoria dell’obbligazione senza prestazione e sugli obblighi di protezione gravanti sul sanitario, sfociò nella nota elaborazione giurisprudenziale del “contatto sociale qualificato”. Secondo tale ricostruzione, il rapporto che si instaura tra paziente e medico, pur in assenza di un contratto formale, sarebbe comunque idoneo a generare obblighi di protezione e di cura la cui violazione integra responsabilità contrattuale.
La Suprema Corte, con la nota sentenza Cass. Civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, affermò che il rapporto contrattuale nasceva “di fatto” dal contatto sociale tra medico e paziente. Tale impostazione venne ulteriormente consolidata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 577 del 2008, secondo cui il paziente, ai fini dell’accertamento della responsabilità sanitaria, doveva limitarsi a provare il contatto sociale, il danno subito e l’astratta idoneità dell’inadempimento medico a causarlo, gravando invece sul sanitario l’onere di dimostrare la correttezza della prestazione ovvero l’assenza di nesso eziologico.
L’effetto pratico di tale ricostruzione fu quello di determinare un significativo aggravamento della posizione processuale del medico, contribuendo alla diffusione del fenomeno della medicina difensiva, ossia di quell’insieme di condotte terapeutiche e diagnostiche adottate dal sanitario principalmente per finalità di autotutela giudiziaria piuttosto che per effettive esigenze cliniche.

La riforma Gelli-Bianco e il sistema della responsabilità “a doppio binario”

Con l’approvazione della Legge Gelli-Bianco il legislatore è intervenuto in maniera organica sulla materia della responsabilità sanitaria, introducendo un sistema fondato sul cosiddetto “doppio binario”.
L’art. 7 della legge distingue chiaramente tra:

responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c.;

responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria ex art. 2043 c.c.
La disposizione normativa sancisce espressamente che il medico risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente. Ne consegue che, nell’ipotesi di attività libero-professionale o comunque di rapporto diretto con il paziente, il sanitario continua a rispondere contrattualmente.
La riforma realizza così un vero e proprio superamento della teoria del contatto sociale, limitando la responsabilità contrattuale ai soli casi in cui esista un vincolo negoziale diretto tra medico e paziente.
La ratio dell’intervento normativo appare duplice. Da un lato, riequilibrare le posizioni processuali delle parti, riducendo il rischio di un’eccessiva esposizione del sanitario alle azioni risarcitorie; dall’altro, canalizzare la domanda risarcitoria principalmente verso la struttura sanitaria, soggetto dotato di maggiore capacità organizzativa ed economica e direttamente investito degli obblighi di gestione del rischio clinico.

Il nuovo regime dell’onere probatorio

L’introduzione della responsabilità extracontrattuale del medico ha inciso profondamente sul regime della prova. Il paziente che agisce nei confronti del sanitario deve oggi dimostrare:

  1. il danno subito;
  2. la condotta colposa del medico;
  3. il nesso causale tra condotta ed evento lesivo;

l’elemento soggettivo della colpa.
Non è dunque più sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento, come avveniva nel vigore della teoria del contatto sociale.
La giurisprudenza successiva alla riforma ha progressivamente chiarito che il paziente deve fornire la prova del cosiddetto “duplice ciclo causale”. Con la sentenza Cass. Civ., 15 giugno 2023, n. 17240, la Suprema Corte ha precisato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento sia stato determinato da causa imprevedibile e inevitabile.
La recente giurisprudenza di merito si è uniformata a tale impostazione, affermando che grava sul paziente la prova della derivazione causale dell’aggravamento patologico dalla condotta medica, mentre spetta al sanitario dimostrare di avere agito diligentemente o che l’esito peggiorativo sia dipeso da fattori estranei e non prevedibili.
Tale assetto probatorio, pur riequilibrando le posizioni processuali, non elimina del tutto le criticità del sistema, soprattutto in considerazione della particolare complessità tecnica dell’accertamento del nesso eziologico in ambito medico.

Il ruolo delle linee guida nella responsabilità sanitaria

Uno dei profili più innovativi della riforma concerne il ruolo attribuito alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’art. 5 della legge n. 24/2017 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni elaborate dalle società scientifiche e dagli enti accreditati.
Le linee guida assumono oggi una funzione centrale quale parametro di valutazione della condotta del sanitario e dell’eventuale colpa professionale. Esse contribuiscono a definire il livello di perizia richiesto nell’esecuzione della prestazione medica e costituiscono criterio di riferimento tanto sul piano civile quanto su quello penale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che le linee guida non possiedono efficacia normativa vincolante. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il loro rispetto non esonera automaticamente il medico da responsabilità, permanendo il dovere del giudice di verificare la concreta adeguatezza della condotta sanitaria rispetto alle peculiarità del caso specifico.
La stessa Suprema Corte ha recentemente precisato che le linee guida non hanno funzione “parascriminante” e non possono trasformarsi in protocolli rigidi o automatici. Il medico conserva infatti il dovere di valutare ex ante la specificità della situazione clinica e può discostarsi dalle raccomandazioni quando le condizioni concrete del paziente richiedano una soluzione terapeutica differente, purché supportata da adeguate evidenze scientifiche.
Ne deriva che la responsabilità sanitaria continua ad essere caratterizzata da una valutazione necessariamente personalizzata della condotta professionale, nella quale prudenza, diligenza e perizia devono essere apprezzate alla luce del caso concreto.

Le persistenti criticità della riforma Gelli-Bianco

Nonostante gli indubbi meriti della riforma, il sistema introdotto dalla legge n. 24/2017 continua a presentare numerosi profili problematici.
In primo luogo, il fenomeno della medicina difensiva non sembra essersi significativamente ridotto. Il timore del contenzioso induce ancora molti sanitari ad adottare comportamenti eccessivamente cautelativi, traducendosi nella prescrizione di esami diagnostici superflui, nell’aumento dei ricoveri precauzionali e nel rifiuto di trattare casi particolarmente complessi.
Tale fenomeno determina conseguenze rilevanti:

  1. incremento dei costi sanitari;
  2. rallentamento delle prestazioni;
  3. burocratizzazione del rapporto medico-paziente;

compressione dell’autonomia terapeutica del sanitario.
Ulteriore elemento critico è rappresentato dalla mancata adozione di numerosi decreti attuativi previsti dalla legge, circostanza che ha contribuito a mantenere margini di incertezza interpretativa e applicativa.
Anche il regime probatorio continua a suscitare dibattito, soprattutto con riferimento alla concreta ripartizione degli oneri dimostrativi e alla valutazione del nesso causale.
Non sorprende, pertanto, che negli ultimi anni sia emersa l’esigenza di un nuovo intervento normativo volto a perfezionare ulteriormente la disciplina della responsabilità sanitaria e a garantire un più equilibrato contemperamento tra tutela del paziente e serenità professionale del medico.

Il consenso informato quale espressione del diritto all’autodeterminazione

Nel sistema contemporaneo della responsabilità sanitaria, il consenso informato rappresenta uno degli istituti centrali nella tutela dei diritti fondamentali della persona.
Esso trova il proprio fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, che tutelano la libertà personale, il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Il consenso informato costituisce condizione di liceità del trattamento sanitario e implica il diritto del paziente di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o intervento chirurgico.
Il sanitario è pertanto obbligato a fornire informazioni complete, chiare e comprensibili riguardanti:

  1. diagnosi;
  2. prognosi;
  3. modalità del trattamento;
  4. benefici attesi;
  5. rischi prevedibili;
  6. complicanze possibili;
  7. alternative terapeutiche;

conseguenze dell’eventuale rifiuto delle cure.
La validità del consenso richiede che esso sia:

  1. personale;
  2. libero;
  3. consapevole;
  4. specifico;
  5. attuale;
  6. esplicito;
  7. sempre revocabile.
     

La giurisprudenza ha più volte affermato che l’omessa o insufficiente informazione integra una autonoma fonte di responsabilità, anche quando l’intervento sanitario sia stato correttamente eseguito sotto il profilo tecnico.

La responsabilità da omesso consenso informato

La violazione dell’obbligo informativo determina una lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, distinta dalla lesione del diritto alla salute.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il danno da omesso consenso informato è risarcibile quando il paziente dimostri che, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento ovvero avrebbe operato differenti scelte terapeutiche.
Il danno può assumere natura:

  1. biologica;
  2. morale;
  3. esistenziale;

patrimoniale.
Anche in tale ambito permane, tuttavia, l’onere del paziente di provare il nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio subito.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione deve essere allegato e dimostrato concretamente, non essendo configurabile in re ipsa. È dunque necessario che il paziente provi l’effettiva compromissione della propria libertà di scelta e le conseguenze pregiudizievoli derivatene.

Considerazioni conclusive

La responsabilità sanitaria continua a rappresentare uno dei settori più complessi e delicati dell’ordinamento giuridico contemporaneo. La riforma Gelli-Bianco ha certamente segnato un momento di svolta, introducendo una disciplina più organica e coerente rispetto al passato e superando definitivamente la teoria del contatto sociale quale fondamento generalizzato della responsabilità del medico.
Permangono, tuttavia, significativi profili problematici, specialmente con riguardo all’effettiva riduzione della medicina difensiva, all’uniformità interpretativa del regime probatorio e alla concreta applicazione delle linee guida.
La continua evoluzione della giurisprudenza dimostra come il settore sia ancora alla ricerca di un equilibrio stabile tra esigenze di tutela del paziente, sostenibilità del sistema sanitario e salvaguardia dell’autonomia professionale del medico.
In tale contesto, il consenso informato assume un ruolo sempre più centrale quale strumento di garanzia della dignità della persona e del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, confermando il progressivo passaggio da una medicina paternalistica ad una medicina fondata sulla piena partecipazione consapevole del paziente alle decisioni che riguardano la propria salute.

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