DALLA FIDES ALLA FIDEIUSSIONE: ORIGINE ROMANISTICA, EVOLUZIONE DOGMATICA E FUNZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE

DALLA FIDES ALLA FIDEIUSSIONE: ORIGINE ROMANISTICA, EVOLUZIONE DOGMATICA E FUNZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE

1. Premessa: la fideiussione tra storia, dogmatica e funzione economica

La fideiussione costituisce una delle più significative espressioni della garanzia personale del credito e rappresenta, al contempo, uno degli istituti nei quali risulta più evidente la continuità tra esperienza giuridica romana e diritto civile contemporaneo.

La sua stessa denominazione rinvia al latino fideiussio, derivato da fideiubere, composto di fides e iubere. L'etimologia non possiede, in tale prospettiva, una funzione meramente linguistica: essa consente di individuare il nucleo assiologico originario dell'istituto, costituito dall'affidamento del creditore sulla fides di un soggetto diverso dal debitore principale.

La fides romana, tuttavia, non coincide con la «fede» nell'accezione religiosa del termine. Essa esprime, piuttosto, un complesso concettuale nel quale convergono fiducia, lealtà, affidabilità e rispetto della parola data. Nel progressivo processo di giuridicizzazione di tale valore, l'affidamento personale si trasforma in un vincolo giuridico suscettibile di tutela coattiva.

È proprio in questa trasformazione che può individuarsi la matrice storico-dogmatica della fideiussione moderna.

2. La fideiussio nel diritto romano

Nel sistema romano delle garanzie personali, la fideiussio si colloca nell'ambito della stipulatio e si caratterizza per l'assunzione, da parte del garante, di un'obbligazione destinata a garantire l'adempimento di quella facente capo al debitore principale.

La formula fide tua iubes? — cui corrispondeva la risposta fideiubeo — rende particolarmente evidente la connessione tra l'atto giuridico e la fides del garante. Il soggetto non si limitava, infatti, a dichiarare una generica solidarietà morale nei confronti del debitore, ma assumeva un'obbligazione giuridicamente rilevante, fondata sulla propria affidabilità.

Il fideiussor diventava così il soggetto attraverso il quale la garanzia personale consentiva al creditore di ampliare la base patrimoniale destinata, in concreto, a soddisfare la pretesa creditoria.

L'esperienza romana mostra dunque come la garanzia personale sia storicamente caratterizzata dall'interazione di due elementi: da un lato, la fiducia personale riposta nel garante; dall'altro, la progressiva patrimonializzazione di tale fiducia attraverso l'assunzione di un'obbligazione giuridica.

La successiva evoluzione dell'istituto avrebbe progressivamente attenuato la dimensione strettamente personale della relazione, senza tuttavia eliminarne il fondamento strutturale: il creditore acquisisce una posizione di maggiore sicurezza attraverso l'intervento di un soggetto terzo che risponde personalmente dell'adempimento.

3. La recezione nel diritto civile italiano

La continuità concettuale trova una precisa conferma nell'art. 1936 c.c., secondo cui «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui».

La disposizione individua con notevole precisione la struttura dell'istituto.

Il primo elemento è costituito dall'obbligazione personale del fideiussore: la garanzia non si esaurisce in un vincolo reale gravante su uno specifico bene, ma investe la responsabilità patrimoniale del garante.

Il secondo elemento è rappresentato dalla funzione di garanzia: l'obbligazione del fideiussore è funzionalmente collegata all'adempimento dell'obbligazione principale.

Il terzo elemento consiste, infine, nell'alterità dell'obbligazione garantita: il fideiussore garantisce un'obbligazione «altrui», sicché l'istituto presuppone strutturalmente la presenza di un rapporto obbligatorio principale distinto dal rapporto di garanzia.

Ne deriva la natura accessoria della fideiussione, che costituisce uno dei tratti dogmatici fondamentali dell'istituto.

4. Accessorietà e autonomia dell'obbligazione di garanzia

L'accessorietà costituisce il principale criterio di individuazione della fideiussione nell'ambito delle garanzie personali.

L'obbligazione fideiussoria si pone in rapporto di dipendenza funzionale rispetto all'obbligazione principale: la garanzia presuppone l'esistenza di un debito altrui e non può, di regola, eccedere quanto dovuto dal debitore principale.

Tale carattere emerge anche dalla disciplina codicistica, che collega la fideiussione alle vicende dell'obbligazione garantita e attribuisce al fideiussore specifiche eccezioni e strumenti di tutela derivanti dal rapporto principale.

La dogmatica contemporanea ha tuttavia posto in evidenza la necessità di distinguere l'accessorietà strutturale della fideiussione dall'autonomia che può caratterizzare altre figure di garanzia personale, soprattutto nell'ambito dei rapporti commerciali e bancari.

La distinzione assume particolare rilievo quando la garanzia venga costruita in termini tali da rendere il rapporto del garante con il creditore solo funzionalmente collegato, ma non strutturalmente dipendente, dall'obbligazione principale. In tali ipotesi, il problema non è soltanto terminologico: dalla qualificazione dell'operazione dipendono il regime delle eccezioni opponibili, l'incidenza delle vicende del rapporto principale e, più in generale, la distribuzione del rischio contrattuale.

5. La trasformazione della fides in responsabilità patrimoniale

L'evoluzione storica dell'istituto consente di cogliere un passaggio dogmaticamente significativo: dalla fiducia nella persona alla garanzia del patrimonio.

Nella prospettiva romanistica, la fides costituisce il fondamento ideale dell'intervento del garante. Nel diritto contemporaneo, invece, la fiducia del creditore si traduce nella possibilità di agire sul patrimonio del fideiussore secondo le regole della responsabilità patrimoniale.

L'art. 2740 c.c. completa, sotto questo profilo, la costruzione dell'istituto: il debitore — e, per quanto qui rileva, il fideiussore in relazione alla propria obbligazione — risponde dell'adempimento con il proprio patrimonio, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La fideiussione rappresenta pertanto un modello paradigmatico della trasformazione di un valore relazionale in una posizione giuridica patrimonialmente coercibile.

La fides non è più soltanto affidamento: diviene responsabilità.

6. Considerazioni conclusive

L'etimologia di «fideiussore» conserva, ancora oggi, la memoria della struttura originaria dell'istituto.

Dal latino fides deriva una concezione della garanzia nella quale la fiducia nella parola e nell'affidabilità del terzo viene progressivamente tradotta in un'obbligazione giuridica. Il fideiussor romano e il fideiussore disciplinato dall'art. 1936 c.c. appartengono, naturalmente, a sistemi giuridici profondamente differenti; nondimeno, tra le due figure permane una significativa continuità funzionale.

La fideiussione contemporanea può dunque essere letta come il risultato di un lungo processo di giuridicizzazione della fiducia: ciò che nell'esperienza originaria era affidamento sulla fides del garante diviene, nell'ordinamento moderno, un'obbligazione personale destinata a rafforzare la posizione del creditore.

La formula etimologica può così essere sintetizzata:

fides → fideiubere → fideiussor → fideiussio → fideiussore → fideiussione.

Dietro la terminologia tecnica della garanzia personale sopravvive, pertanto, un'idea giuridica antichissima: il credito si rafforza quando alla promessa del debitore si aggiunge l'impegno di un altro soggetto, che rende la propria affidabilità fonte di responsabilità giuridica.

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