DANNO BIOLOGICO E MICROPERMANENTI NEL 2026: L’ADEGUAMENTO DELL’ART. 139 CAP TRA RIVALUTAZIONE ISTAT E NUOVO SISTEMA TABELLARE NAZIONALE
Sommario
Il contributo analizza il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 20 luglio 2026, con il quale sono stati aggiornati gli importi previsti dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private per il risarcimento del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L’intervento, che determina un incremento del 2,6%, porta il valore del primo punto di invalidità a euro 988,45 e quello giornaliero dell’inabilità temporanea assoluta a euro 57,64. L’analisi viene quindi estesa al rapporto sistematico tra la disciplina delle micropermanenti e la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 per le lesioni di non lieve entità, alla luce della fondamentale sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630, che ha riconosciuto alla T.U.N. la funzione di parametro privilegiato della valutazione equitativa del danno alla salute.
1. L’aggiornamento del danno biologico come espressione del principio di adeguatezza del ristoro
Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026, costituisce l’ultimo intervento di aggiornamento annuale degli importi destinati alla liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità nell’ambito della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il provvedimento trova il proprio fondamento nell’art. 139, comma 5, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo il quale gli importi previsti dal comma 1 della disposizione devono essere annualmente adeguati alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
L’intervento ministeriale non introduce, pertanto, una nuova disciplina sostanziale del danno alla persona, ma opera sul piano della rivalutazione monetaria dei parametri legali, perseguendo l’obiettivo di preservare nel tempo la concreta capacità compensativa del risarcimento.
Il fenomeno inflattivo, infatti, produce una progressiva erosione del valore reale della moneta. In assenza di un meccanismo periodico di adeguamento, il medesimo parametro nominale finirebbe per esprimere, nel corso degli anni, una capacità risarcitoria progressivamente inferiore. La rivalutazione prevista dall’art. 139 CAP rappresenta dunque uno strumento di adeguamento strutturale del sistema risarcitorio alla realtà economica.
2. Il nuovo valore delle micropermanenti nel 2026
Il decreto del 20 luglio 2026 dispone, con decorrenza dal mese di aprile 2026, un incremento del 2,6% degli importi precedentemente determinati dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Il valore del primo punto di invalidità permanente viene così fissato in:
euro 988,45,
mentre il valore riconosciuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene determinato in:
euro 57,64.
L’adeguamento assume rilevanza non soltanto sul piano quantitativo, ma anche sul piano sistematico, poiché conferma la natura dinamica dei parametri legislativi destinati alla liquidazione delle lesioni di lieve entità.
La micropermanente non può, infatti, essere considerata alla stregua di una voce risarcitoria cristallizzata nel momento storico dell’introduzione della norma. Il legislatore ha predisposto un meccanismo di aggiornamento destinato a mantenere costante, per quanto possibile, il valore economico del ristoro.
Occorre inoltre ricordare che il valore di euro 988,45 non costituisce l’importo automaticamente spettante per ciascun punto di invalidità. Esso rappresenta il valore del primo punto e deve essere inserito nel complesso meccanismo di calcolo previsto dall’art. 139 CAP, caratterizzato da coefficienti e correttivi correlati alla percentuale di invalidità e all’età del danneggiato.
3. Art. 139 CAP e funzione della tabella legislativa
La disciplina delle micropermanenti costituisce un modello di liquidazione legalmente tipizzata del danno biologico.
L’art. 139 CAP persegue, in questa prospettiva, una duplice finalità: assicurare uniformità nella quantificazione del danno e rendere prevedibile il costo economico dei sinistri.
La scelta legislativa si colloca all’interno della più ampia esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei criteri di liquidazione del danno alla salute.
Il parametro tabellare, tuttavia, non deve essere confuso con la totalità del danno non patrimoniale.
La nozione di danno biologico attiene alla lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile; il danno non patrimoniale costituisce, invece, una categoria più ampia, all’interno della quale assumono rilievo anche le conseguenze di carattere morale e, nei limiti riconosciuti dall’ordinamento, la personalizzazione del pregiudizio.
Ne deriva che la quantificazione tabellare non elimina la necessità di una rigorosa indagine sul danno concretamente subito dalla persona.
4. Dalla disciplina delle micropermanenti alla Tabella Unica Nazionale
L’aggiornamento del 2026 deve essere collocato nel più ampio processo di trasformazione del sistema italiano di liquidazione del danno alla persona.
Il passaggio fondamentale è rappresentato dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante la disciplina della Tabella Unica Nazionale del valore pecuniario da attribuire alle invalidità comprese tra dieci e cento punti. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025.
La T.U.N. completa, sul versante delle lesioni di non lieve entità, il processo di progressiva normativizzazione dei criteri di liquidazione del danno alla salute.
Il sistema viene così strutturato secondo due fondamentali aree:
a) lesioni di lieve entità, da 1 a 9 punti: art. 139 CAP;
b) lesioni di non lieve entità, da 10 a 100 punti: art. 138 CAP e Tabella Unica Nazionale.
La differenza tra i due modelli non deve tuttavia oscurare la loro comune funzione: assicurare una maggiore uniformità della liquidazione del danno biologico sul territorio nazionale.
5. La sentenza Cass. civ. n. 8630/2026 e la nuova centralità della T.U.N.
Particolarmente significativa, nel nuovo quadro sistematico, è la sentenza della Corte di cassazione, Sezione III civile, 7 aprile 2026, n. 8630. La stessa Corte Suprema qualifica la controversia come relativa al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute superiore al 9%.
La pronuncia assume rilievo perché affronta il problema dell’utilizzabilità della T.U.N. anche in situazioni formalmente estranee al suo ambito temporale o materiale di applicazione diretta.
La Suprema Corte esclude che si possa parlare di una vera e propria retroattività normativa della Tabella.
La T.U.N. può tuttavia operare quale parametro della valutazione equitativa prevista dagli artt. 1226 e 2056 c.c.
La distinzione è concettualmente decisiva.
Non si afferma che una disciplina successiva possa automaticamente regolare un fatto storico anteriore. Si riconosce, piuttosto, che il giudice, nell’esercizio del proprio potere equitativo, possa utilizzare un parametro normativo successivamente introdotto quando esso rappresenti uno strumento particolarmente idoneo a garantire uniformità, razionalità e parità di trattamento nella liquidazione del danno.
La Corte ha così attribuito alla T.U.N. una funzione che trascende il suo originario ambito applicativo diretto, riconoscendole il ruolo di parametro generale e privilegiato della valutazione equitativa del danno alla salute.
6. T.U.N. e tabelle pretorie: una nuova gerarchia dei criteri liquidativi
La sentenza n. 8630/2026 produce una rilevante conseguenza sul rapporto tra Tabelle legislative e Tabelle pretorie.
Il sistema precedente aveva affidato alle elaborazioni tabellari della giurisprudenza, e in particolare alle Tabelle milanesi, una funzione essenziale di uniformizzazione della liquidazione equitativa.
L’introduzione della T.U.N. modifica tale assetto.
La tabella normativa diviene il parametro privilegiato dal quale muovere nella valutazione equitativa; le tabelle pretorie non risultano formalmente espunte dall’ordinamento, ma il loro utilizzo richiede una specifica giustificazione quando il giudice intenda discostarsi dal criterio nazionale.
La Cassazione precisa, infatti, che il giudice può discostarsi dalla T.U.N. soltanto sulla base di una motivazione puntuale, correlata a circostanze peculiari del caso concreto.
Il principio determina un significativo rafforzamento dell’esigenza di motivazione della sentenza e, specularmente, rende più complessa l’attività difensiva volta a contestare il risultato derivante dall’applicazione del parametro nazionale.
7. Standardizzazione e personalizzazione: il punto di equilibrio
La progressiva standardizzazione dei criteri risarcitori non può, tuttavia, trasformarsi in una negazione della dimensione individuale del danno.
Il rischio sistemico è quello di confondere la misurazione tabellare della menomazione con la complessiva valutazione del pregiudizio subito dalla persona.
La percentuale di invalidità rappresenta un elemento essenziale della liquidazione, ma non esaurisce necessariamente tutte le conseguenze dell’illecito.
Il giudizio risarcitorio deve quindi mantenere un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte:
uniformità, quale garanzia di parità di trattamento tra situazioni analoghe;
personalizzazione, quale strumento di adeguamento del ristoro alle peculiarità della concreta vicenda individuale.
È proprio all’interno di questa dialettica che assume significato la funzione del giudice quale interprete del principio di integralità del risarcimento.
8. Conclusioni: verso un sistema nazionale del danno alla persona
Il decreto MIMIT 20 luglio 2026 rappresenta, apparentemente, un intervento di natura meramente quantitativa. L’incremento del 2,6%, tuttavia, deve essere interpretato nel contesto di una trasformazione assai più profonda del sistema italiano della responsabilità civile.
L’aggiornamento porta il valore del primo punto delle micropermanenti a euro 988,45 e quello dell’inabilità temporanea assoluta a euro 57,64 al giorno, con decorrenza da aprile 2026.
Parallelamente, il d.P.R. n. 12/2025 ha introdotto la T.U.N. per le macrolesioni, contribuendo alla costruzione di un sistema nazionale di liquidazione del danno alla salute.
La sentenza Cass. civ. n. 8630/2026 completa, sul piano giurisprudenziale, tale evoluzione, riconoscendo alla T.U.N. una funzione di parametro privilegiato della valutazione equitativa anche al di fuori del suo ambito di applicazione diretta.
Il sistema si muove dunque verso una progressiva nazionalizzazione dei criteri risarcitori, nella quale la certezza del parametro tabellare deve convivere con la necessità di assicurare alla persona un ristoro effettivamente corrispondente alla concretezza del pregiudizio.
La vera sfida del diritto vivente non consiste, pertanto, nella mera individuazione del valore monetario del punto di invalidità, ma nella capacità di coordinare parametro normativo, prova medico-legale, equità giudiziale e personalizzazione del danno, evitando tanto l’arbitrio liquidativo quanto l’automatismo matematico.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno opera nel settore della responsabilità civile e della tutela risarcitoria della persona, prestando assistenza nelle controversie relative al danno biologico, danno non patrimoniale, micropermanenti, macrolesioni e responsabilità sanitaria.
L’attività professionale comprende la ricostruzione giuridica e medico-legale del danno, l’esame delle perizie, la verifica della corretta applicazione dei parametri dell’art. 139 CAP e della Tabella Unica Nazionale, nonché la valutazione delle condizioni per la personalizzazione del risarcimento.
Particolare attenzione viene riservata alla verifica delle offerte formulate dalle compagnie assicurative, alla corretta individuazione dei criteri tabellari applicabili, alla quantificazione dell’inabilità temporanea e dell’invalidità permanente e alla distinzione tra danno biologico, danno morale e ulteriori componenti del danno non patrimoniale.
In un sistema nel quale la progressiva standardizzazione dei criteri liquidativi si accompagna a una crescente complessità interpretativa, la tutela effettiva del danneggiato richiede un approccio interdisciplinare capace di coniugare diritto, medicina legale e criteri di quantificazione del danno.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste pertanto il danneggiato nella fase stragiudiziale e giudiziale, con particolare attenzione alla corretta quantificazione del risarcimento e alla verifica della corrispondenza tra il danno concretamente subito e l’importo riconosciuto dalla compagnia assicurativa.