LA «PASSERELLA» VERSO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: FUNZIONE E LIMITI DELL’ART. 25-QUINQUIES CCII ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA
L’art. 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina il rapporto tra gli strumenti di regolazione della crisi e la composizione negoziata, delineando una peculiare soluzione di continuità tra il procedimento giudiziale precedentemente intrapreso dall’imprenditore e il successivo percorso stragiudiziale di risanamento. La disposizione, pur introducendo una «quarantena» di quattro mesi in caso di rinuncia a una precedente domanda, non sembra configurare un automatismo sanzionatorio fondato sull’inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCII. L’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 costituisce, in tale prospettiva, un significativo arresto interpretativo, poiché valorizza la natura stragiudiziale della composizione negoziata e distingue la violazione del termine dalla successiva valutazione giudiziale della condotta del debitore, soprattutto sotto il profilo della buona fede e dell’abuso degli strumenti di regolazione della crisi.
1. Premessa: dalla successione degli strumenti alla continuità del risanamento
Il diritto della crisi d’impresa contemporaneo è progressivamente orientato verso un modello nel quale la tempestiva emersione dello squilibrio e la conservazione, ove possibile, della continuità aziendale assumono una funzione centrale. In questa prospettiva, la composizione negoziata costituisce uno degli strumenti maggiormente rappresentativi della transizione da una concezione prevalentemente giudiziale della crisi a un paradigma fondato sulla negoziazione assistita e sulla ricerca consensuale della soluzione.
Il sistema, tuttavia, non può ignorare l’eventualità che l’imprenditore abbia già intrapreso un diverso percorso di regolazione della crisi e che, successivamente, tale soluzione si riveli inadeguata. Da qui l’esigenza di disciplinare il rapporto tra strumenti giudiziali e composizione negoziata, evitando tanto la cristallizzazione dell’imprenditore nel primo percorso intrapreso quanto l’utilizzo seriale e meramente dilatorio delle procedure.
L’art. 25-quinquies CCII rappresenta precisamente il punto di equilibrio tra tali esigenze. La norma vigente stabilisce che l’istanza ex art. 17 non possa essere presentata durante la pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e che il medesimo divieto operi quando l’imprenditore abbia rinunciato alle relative domande nei quattro mesi precedenti.
2. La «passerella» e la funzione sistematica dell’art. 25-quinquies CCII
La disposizione viene comunemente descritta attraverso la suggestiva formula della «passerella»: l’imprenditore può abbandonare un precedente percorso giudiziale e, decorso il periodo previsto dalla legge, accedere alla composizione negoziata.
Non si tratta, tuttavia, di una libertà di mutamento procedurale priva di limiti. La ratio della quarantena quadrimestrale risiede nell’esigenza di evitare che la rinuncia a una procedura giudiziale venga utilizzata strumentalmente quale mero mezzo per accedere immediatamente alla composizione negoziata, sottraendosi alle conseguenze proprie del precedente percorso e, potenzialmente, pregiudicando le ragioni creditorie.
La stessa relazione illustrativa della disciplina evidenziava la funzione antielusiva della previsione, destinata a scoraggiare l’abbandono di una procedura giudiziale finalizzato esclusivamente all’ingresso nel percorso stragiudiziale e a prevenire possibili abusi in danno dei creditori.
La «passerella», pertanto, deve essere interpretata non come una deroga indiscriminata alla stabilità dei procedimenti, ma come strumento di flessibilità ordinamentale funzionale al risanamento.
3. Il termine quadrimestrale: natura e conseguenze della sua violazione
Il problema interpretativo centrale concerne la natura del termine previsto dall’art. 25-quinquies e, soprattutto, la conseguenza derivante dalla sua eventuale inosservanza.
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 31 luglio 2024, in un caso nel quale la società debitrice aveva rinunciato a un precedente strumento di regolazione della crisi e presentato, prima del decorso dei quattro mesi, l’istanza di nomina dell’esperto.
La società aveva giustificato la scelta evidenziando l’evoluzione della propria situazione e, in particolare, l’emersione di una rilevante posta debitoria non adeguatamente considerata nel precedente piano, successivamente ricompresa nel progetto di risanamento elaborato nell’ambito della composizione negoziata.
Il Tribunale ha posto in evidenza la natura stragiudiziale della composizione negoziata, osservando che la questione della tempestività dell’istanza, proprio perché riferita a un percorso di natura negoziale, non poteva essere automaticamente trasformata in una sanzione processuale di inammissibilità.
L’impostazione appare significativa: il mancato rispetto del termine non viene necessariamente ricondotto a una patologia processuale dell’istanza, ma assume rilievo nell’ambito della complessiva valutazione della condotta del debitore e dell’effettiva serietà del percorso di risanamento. La decisione è stata successivamente valorizzata nel dibattito sulle prime applicazioni giurisprudenziali dell’istituto.
4. Buona fede, correttezza e abuso degli strumenti di regolazione
La soluzione interpretativa proposta dal Tribunale non implica che la quarantena quadrimestrale sia priva di efficacia.
Al contrario, la sua violazione può assumere rilievo nella valutazione della buona fede e correttezza del debitore, soprattutto quando la successione degli strumenti di regolazione sia finalizzata a procrastinare l’emersione dell’insolvenza o a comprimere ingiustificatamente le prerogative dei creditori.
La prospettiva sistematica appare quindi duplice: da un lato, il legislatore impedisce l’immediata sovrapposizione tra procedimento giudiziale e composizione negoziata; dall’altro, non trasforma automaticamente ogni violazione temporale in una causa impeditiva definitiva del risanamento.
È il principio di proporzionalità della risposta ordinamentale a consentire di distinguere l’irregolarità formale dalla condotta abusiva.
L’abuso, infatti, non discende dalla mera successione di strumenti, ma dall’utilizzazione distorta della loro funzione. La «passerella» è fisiologica quando rappresenti la conseguenza di un mutamento ragionevole della strategia di risanamento; diviene patologica quando sia impiegata come strumento di procrastinazione.
5. La centralità della concreta perseguibilità del risanamento
Il profilo maggiormente innovativo della pronuncia consiste, pertanto, nello spostamento del baricentro dall’astratta successione procedurale alla concreta perseguibilità del risanamento.
L’emersione di una passività precedentemente non considerata, il mutamento dei consulenti, l’insufficienza del precedente piano o l’evoluzione negativa della situazione finanziaria possono rendere ragionevole l’abbandono del primo percorso e la costruzione di una nuova strategia.
In simili circostanze, la composizione negoziata non rappresenta una fuga dal procedimento giudiziale, bensì una correzione della strategia di risanamento.
Tale interpretazione appare coerente con la struttura stessa dell’istituto, nel quale l’esperto indipendente è chiamato a favorire le trattative e a verificare la concreta praticabilità delle soluzioni prospettate, mentre il giudice interviene nei limitati ambiti nei quali è richiesta tutela giurisdizionale.
6. Misure protettive e funzione conservativa
Particolare rilievo assume, nella pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il riconoscimento della possibilità di concedere le misure protettive richieste dall’imprenditore, ritenute strumentali e necessarie al buon esito delle trattative.
La tutela protettiva deve essere letta in chiave funzionale: essa non costituisce un privilegio riconosciuto al debitore, ma uno strumento destinato a preservare il patrimonio e la continuità aziendale nella fase in cui le parti stanno verificando la possibilità di un accordo.
Da questa angolazione, la composizione negoziata si configura come uno spazio giuridicamente protetto nel quale il risanamento può essere concretamente tentato senza che iniziative individuali dei creditori compromettano irrimediabilmente il valore dell’impresa.
7. Conclusioni: la «passerella» quale istituto di flessibilità responsabile
L’art. 25-quinquies CCII esprime una scelta legislativa di particolare rilievo: la crisi d’impresa non deve essere governata attraverso una successione rigidamente predeterminata di strumenti, ma mediante la selezione dinamica della soluzione più adeguata alle condizioni concrete dell’impresa.
La quarantena quadrimestrale costituisce il necessario contrappeso a tale flessibilità. Essa impedisce che il passaggio dalla dimensione giudiziale a quella negoziale venga utilizzato abusivamente, ma non dovrebbe essere interpretata in modo tale da sacrificare, in presenza di una concreta prospettiva di risanamento, l’interesse alla conservazione dell’impresa.
L’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 assume quindi rilievo quale espressione di una concezione sostanzialistica e funzionale del diritto della crisi: la violazione del termine non determina automaticamente l’inammissibilità dell’istanza, ma può essere valutata nell’ambito della complessiva verifica della correttezza della condotta del debitore e della serietà del percorso intrapreso.
La «passerella», in definitiva, non deve essere intesa come una scorciatoia processuale, bensì come un meccanismo di transizione responsabile verso una diversa strategia di risanamento. Il suo corretto impiego presuppone trasparenza informativa, buona fede, correttezza nei rapporti con i creditori e una concreta prospettiva di continuità o comunque di soluzione ordinata della crisi.
In questa prospettiva, la disciplina dell’art. 25-quinquies CCII contribuisce alla progressiva trasformazione del diritto della crisi da sistema prevalentemente sanzionatorio a diritto della gestione tempestiva, razionale e negoziata dell’insolvenza, nel quale la conservazione del valore aziendale rappresenta, quando concretamente perseguibile, un interesse meritevole di protezione.
Riferimenti essenziali: d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 16-25-quinquies; d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 5, comma 14; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 31 luglio 2024.